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Trasparenza

Esperti nella risoluzione delle controversie

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COS’E’ L’ABF

Sistema di Risoluzione Controversie

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Rappresenta un’opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.

L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.

Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario); non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica.

Il cliente può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.

L’ABF si articola sul territorio nazionale in sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti.

In ciascun Collegio l’Organo decidente è composto da cinque membri:

  • il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia;
  • un membro è designato dalle associazioni degli intermediari;
  • un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori).

Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.

L’attività di segreteria tecnica per ciascun Collegio è svolta da personale della Banca d’Italia.

Le sette segreterie tecniche hanno il compito di:

  • Ricevere ed esaminare il ricorso, verificando in primo luogo che sia completo, regolare e presentato nei termini;
  • ricevere la documentazione fornita dalle parti, compresa quella relativa al reclamo presentato all’intermediario e, ove ne ravvisino l’esigenza, chiedere alle parti ulteriori elementi;
  • se necessario, chiedere al cliente di regolarizzare il ricorso;
  • curare le comunicazioni alle parti relative alla procedura di ricorso.

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LA NASCITA DELL’ABF

Un po di storia

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005).

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) – che opera presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – con Delibera del 29 luglio 2008 ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d’Italia il compito di curarne l’organizzazione e il funzionamento.

In applicazione della Delibera del CICR la Banca d’Italia ha adottato le disposizioni che regolano il funzionamento del sistema stragiudiziale ABF nel suo complesso.

L’ABF ha inizialmente operato con tre Collegi territoriali; da dicembre 2016 è attivo sul territorio con sette Collegi, competenti in base al domicilio del cliente.[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” custom_padding=”100px||100px||true|false”][et_pb_row _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” custom_padding=”||0px||false|false”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”99b9d0a9-2333-4bba-a528-dd04c0cc1e47″]

Istruzioni per la compilazione del ricorso

Arbitro bancario finanziario – risoluzione stragiudiziale delle controversie

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”99b9d0a9-2333-4bba-a528-dd04c0cc1e47″ height=”60vh” overflow-y=”auto”]RICORSO ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO — Istruzioni per la compilazione

Come presentare il ricorso

Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario può essere:

• inviato tramite posta, fax o posta elettronica certificata (PEC) alla Segreteria tecnica del Collegio competente(il Collegio di Milano è competente per i clienti con domicilio in Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-AltoAdige, Veneto; il Collegio di Torino è competente per i clienti con domicilio in Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta; il Collegio di Bologna è competente per i clienti con domicilio in Emilia-Romagna, Toscana; il Collegio di Roma è competente per i clienti con domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero; il Collegio

di Napoli è competente per i clienti con domicilio in Campania, Molise; il Collegio di Bari è competente per i clienti con domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia; il Collegio di Palermo è competente per i clienti con domicilio in Sardegna, Sicilia). Il ricorso può essere anche inviato, con le stesse modalità, a qualunque Filiale della Banca d’Italia.

Le comunicazioni inviate tramite PEC saranno ritenute valide se sottoscritte con firma digitale mediante un certificato rilasciato da un certificatore accreditato;

• presentato a mano presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, che lo inviano alla Segreteria tecnica competente.

L’elenco delle strutture alle quali è possibile inviare il ricorso, nonché i relativi indirizzi e numeri di fax è disponibile nel sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.

A) DATI DEL CLIENTE

In questa sezione devono essere inseriti i dati della persona che intende rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.

Il riquadro “persona fisica” deve essere compilato quando il cliente è un individuo. In particolare, deve essere specificato il domicilio, cioè la sede principale dei propri affari o interessi. Dal momento che l’Arbitro Bancario Finanziario è articolato in

sette Collegi (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo), il Collegio territorialmente competente per la decisione verrà individuato con riferimento al domicilio dichiarato dal cliente nel ricorso. Inoltre, deve essere indicato se il cliente

è un consumatore (e quindi agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) o appartiene ad altre categorie (ad es. è un professionista o imprenditore). Tale informazione è essenziale in quanto la composizione del Collegio che dovrà decidere sul ricorso viene determinata in relazione alla diversa tipologia dei clienti coinvolti. Nel caso ci siano altri cointestatari, compilare l’apposito riquadro del modulo a pag. 2/4.

Il riquadro “persona giuridica o altri soggetti” deve essere compilato in tutti gli altri casi in cui il cliente non sia una persona fisica (ad es. nel caso di una società, un’Associazione …). In particolare, deve essere indicata la denominazione dell’ente e la natura dello stesso (ad es. se si tratta di una società per azioni, di una società in nome collettivo, di un’Associazione non riconosciuta …). È inoltre necessario indicare la sede legale dell’ente: dal momento che l’Arbitro Bancario Finanziario è articolato in sette Collegi (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo), il Collegio territorialmente competente per la decisione verrà individuato con riferimento alla sede legale.

Il riquadro “rappresentante legale” deve contenere l’indicazione della persona che, in conformità a disposizioni di legge, rappresenta il cliente e agisce in nome e per conto suo (ad esempio, il genitore per il minorenne, il tutore per l’interdetto, l’amministratore delegato per una società). Se il cliente non è una persona fisica è sempre necessario indicare il legale

ATTENZIONE: PRIMA DI COMPILARE IL RICORSO, SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI.

Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario non pregiudica la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria ovvero di attivare le altre forme di tutela previste dall’ordinamento. Informazioni più dettagliate sul funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario sono disponibili sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.

In particolare si consiglia di consultare le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia e la “Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario” reperibile sul sito internet dell’ABF e disponibile presso le filiali delle banche, intermediari finanziari, Poste italiane e le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL RICORSO

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO –- RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il riquadro contiene anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà che il rappresentante legale deve presentare in ordine alla sua qualità; le Segreterie tecniche possono svolgere gli accertamenti necessari per verificarne la veridicità.

Nel modulo è richiesto di indicare – ove esistente – l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del cliente e del rappresentante. Nel caso tale informazione venga fornita, le comunicazioni tra le Segreterie tecniche e il ricorrente

avverranno esclusivamente per mezzo di tale strumento.

Eventuale conferimento di rappresentanza volontaria (procura). Se il cliente decide di presentare il ricorso innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario tramite una persona alla quale ha volontariamente conferito il mandato di rappresentarlo, è necessario compilare l’apposito riquadro relativo al conferimento di rappresentanza (procura), con il quale il cliente rappresentato elegge altresì domicilio presso l’indirizzo del rappresentante, ai fini delle comunicazioni e delle altre attività connesse con lo svolgimento del ricorso. Tale elezione di domicilio non modifica la competenza territoriale del Collegio decidente, che è individuata con riferimento al domicilio del cliente.

Eventuali cointestatari. Se ci sono altri cointestatari (cioè soggetti titolari del medesimo rapporto per il quale è presentato

ricorso), essi possono aderire al ricorso firmando l’apposito riquadro e allegando fotocopia del proprio documento di identità.

In questo caso, la pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanziario avrà effetto anche nei confronti dei cointestatari. In ogni caso,

tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente al cliente oppure al suo rappresentante.

B) DATI DELL’INTERMEDIARIO (BANCA, SOCIETÀ FINANZIARIA, ETC.)

Nel modulo va indicata con precisione la denominazione dell’intermediario nei confronti del quale si presenta il ricorso e

l’indirizzo della sede (filiale, agenzia, sportello …) presso la quale è stato concluso o è intrattenuto il contratto. Come fare se la

controversia è nei confronti di un intermediario che opera in Italia ma ha sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea,

in Islanda, Liechtenstein, Norvegia: le disposizioni sui sistemi stragiudiziali prevedono che tale intermediario può non aderire

all’Arbitro Bancario Finanziario purché aderisca o sia sottoposto a un sistema stragiudiziale estero facente parte della rete

Fin-Net (la rete promossa dalla Commissione europea per la cooperazione tra i sistemi stragiudiziali europei).

In tal caso il cliente può presentare ricorso nei confronti di tale intermediario di fronte all’organismo estero, avvalendosi dell’assistenza della Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario.

C) DATI DELLA CONTROVERSIA E RICHIESTE ALL’ARBITRO

Tipologia del contratto cui si riferisce la controversia: devono essere fornite indicazioni generali sulla tipologia di contratto cui si riferisce la controversia; a tal fine, sono state indicate – a titolo di esempio – alcune delle principali categorie contrattuali.

Il cliente potrà barrare una o più caselle.

Richieste all’Arbitro: in questa sezione il cliente deve sinteticamente esporre COSA E’ SUCCESSO e COSA CHIEDE all’Arbitro Bancario Finanziario (es. restituzione di una somma di denaro, risarcimento del danno subito, accertamento di un diritto) e indicare le MOTIVAZIONI alla base di ciascuna richiesta. Se lo spazio del modulo non è sufficiente, il ricorrente potrà accludere fogli aggiuntivi debitamente sottoscritti, che dovranno essere menzionati tra i documenti allegati. Attenzione: con il ricorso il cliente non può esprimere lamentele nei confronti dell’operato dell’intermediario che non siano già state oggetto del preventivo reclamo.

È inoltre importante verificare di aver raccolto e allegato tutta la documentazione rilevante e di supporto (es. quella necessaria a individuare e quantificare il danno in caso di richieste di risarcimento).

D) DICHIARAZIONI

Al cliente è richiesto di rendere alcune dichiarazioni al fine di richiamare l’attenzione sulla necessità di inviare copia del

ricorso all’intermediario per avviare la procedura e su alcune condizioni per la presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario

Finanziario (es. la circostanza che la controversia non sia stata già sottoposta al giudice). In particolare, il ricorso deve essere

preceduto, a pena di inammissibilità, da un reclamo scritto all’intermediario; a tal fine è anche necessario indicare la data di presentazione del reclamo perché da questa decorre il termine di 12 mesi per la presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario

Finanziario.

Allegati. Al ricorso devono essere allegati vari documenti. In primo luogo quelli relativi alla fase del reclamo e quelli necessari a supportare le richieste all’Arbitro. Prima di presentare il ricorso si consiglia di raccogliere tutta la documentazione rilevante, eventualmente facendone richiesta all’intermediario. E’ anche necessario allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del cliente, e se indicati nel ricorso, dei cointestatari, del rappresentante legale, del procuratore.

Si ricorda inoltre che il pagamento del contributo spese di 20 euro costituisce presupposto per la ricevibilità del ricorso.[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”default” column_structure=”1_2,1_2″][et_pb_column _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”default” type=”1_2″][et_pb_button button_text=”Scarica il file %22AVVISO ALLA CLIENTELA%22″ _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”87f32f86-d6de-4d85-afb7-d2ab665a55c2″ hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”default” type=”1_2″][et_pb_button button_text=”Scarica il file %22FOGLIO INFORMATIVO%22″ _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”87f32f86-d6de-4d85-afb7-d2ab665a55c2″ hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]